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	<title>Impianti telefonici, voip e isdn, centralini panasonic, samsung, vendita e noleggio &#187; Pisa</title>
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	<description>impianti telefonici, telefoni intercomunicanti al miglior prezzo</description>
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		<title>Impianti telefonici &#8211; Vendita installazione</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:55:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Impianti telefonici nuovi usati lucca mass acarrara livorno, pisa genova sarzana viareggio parma prato firenze pistoia arezzo grosseto uffici alberghi, e ricondizionati vendita e acquisto al miglior prezzo Dai sistemi alcatel, ericsson, aastra, mitel, cisco, panasonic samsung a schede di equipaggiamneto selta siemens alcatel lucent 4010, 4020, 4035 4018 per alctael 4400 e omnipcx.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><a title="impianti teleofnici vendita prezzo" href="http://www.tecnotel.net/preventivi">Impianti telefonici, Centralini VoIP Assistenza tecnica e ricambi per centralino telefonico analogico e isdn</a></h1>
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		<title>Impianti telefonici e reti &#8211; Norme</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:37:36 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[NORMATIVA IMPIANTI TELEFONICI E RETI PER TELECOMUNICAZIONI L&#8217;installazione e allaccio di centralini telefonici  e reti dati (LAN &#8211; WAN ) collegati alla rete pubblica, è regolamentata da una specifica normativa. TecnoTel Telecomunicazioni, è in possesso dell&#8217;autorizzazione di legge. Vi invitiamo a prendere visione della normativa in merito all&#8217;installazione e allacciamento di centralini telefonici, terminali, sistemi e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NORMATIVA IMPIANTI TELEFONICI E RETI PER TELECOMUNICAZIONI</strong></p>
<p><strong>L&#8217;installazione e allaccio di centralini telefonici  e reti dati (LAN &#8211; WAN ) collegati alla rete pubblica, è regolamentata da una specifica normativa.</strong></p>
<p><em>TecnoTel Telecomunicazioni, è in possesso dell&#8217;autorizzazione di legge. Vi invitiamo a prendere visione della normativa in merito all&#8217;installazione e allacciamento di centralini telefonici, terminali, sistemi e reti per telecomunicazioni<br />
Per approfondimenti siamo a completa disposizione.</em></p>
<p><strong>Il decreto 198 sostituisce la legge 189/81 (comunque sotto riportata)</strong></p>
<h2>Gazzetta Ufficiale N. 280 del 30 Novembre 2010</h2>
<p>DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010 , n. 198  (entrato in vigore il 15/12/2010)</p>
<h3>Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui   mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. (10G0219)</h3>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>Visti ….. (omissis)</p>
<p><strong>E m a n a<br />
il seguente decreto legislativo:</strong></p>
<p><strong>Art. 1 – Definizioni</strong></p>
<p><strong>1.</strong> Ai sensi del presente decreto si intendono per:<br />
a) apparecchiature terminali:<br />
1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente   all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per   trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di   allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo,   fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento e’indiretto se   l’apparecchiatura e’ interposta fra il terminale e l’interfaccia della   rete pubblica;<br />
2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;<br />
b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via   satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per   trasmettere o per trasmettere e ricevere, «ricetrasmittenti», o   unicamente per ricevere, «riceventi», segnali di radiocomunicazioni via   satelliti o altri sistemi nello spazio;<br />
c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede<br />
diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di   allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature   terminali di telecomunicazione.</p>
<p><strong>2.</strong> Gli operatori economici hanno il diritto di   importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le   apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri   per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di   provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli   operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti   all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,   per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e   l’obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle   medesime ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto   legislativo 9 maggio 2001, n. 269.</p>
<p><strong>Art. 2 – Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica</strong></p>
<p><strong>1.</strong> Gli utenti delle reti di comunicazione   elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di   allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature   terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che   realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione   all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le   modalità e ai sensi del comma 2.<br />
<strong>2.</strong> Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore   del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico,   adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,   n. 400, un decreto volto a disciplinare:<br />
a) la definizione dei requisiti di qualificazione  tecnico-professionali  che devono possedere le imprese per l’inserimento  nell’elenco delle  imprese abilitate all’esercizio delle attività di cui  al comma 1;<br />
b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per   l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della   rete pubblica;<br />
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);<br />
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento   dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);<br />
e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;<br />
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e<br />
funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di<br />
connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.<br />
<strong>3.</strong> Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al   comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di   collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui   all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando   l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della   rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente   articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da   15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità   del fatto.<br />
<strong>4.</strong> Chiunque nell’attestazione di cui al comma 2, lettera e),<br />
effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti e’<br />
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a<br />
150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.</p>
<p><strong>Art. 3 – Abrogazioni</strong></p>
<p><strong>1.</strong> La legge 28 marzo 1991, n. 109, e’ abrogata.<br />
<strong>2.</strong> Il decreto del Ministro delle poste e delle   telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, resta in vigore fino   all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 2,   del presente decreto.</p>
<p><strong>Art. 4 – Disposizioni finanziarie</strong></p>
<p><strong>1.</strong> Dall’attuazione delle disposizioni del presente   decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della   finanza pubblica.<br />
<strong>2.</strong> Le Amministrazioni interessate provvedono   all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le   risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione   vigente.<br />
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella   Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’   fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br />
Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010</p>
<p>Il Presidente del Senato della Repubblica<br />
nell’esercizio delle funzioni  del Presidente della Repubblica  ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione</p>
<p><strong>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</strong></p>
<p><strong>D.M. 23 maggio 1992, n. 314</strong><br />
(<strong>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1992, n. 140, S.O.)</strong><br />
<strong>IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI</strong></p>
<p>Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 29<br />
marzo 1973, n. 156; Adotta il seguente regolamento:<br />
<strong>Art. 1</strong><br />
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:<br />
a. «apparecchiatura terminale»: l’apparecchiatura d’utente destinata ad  essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di  una rete pubblica di<br />
telecomunicazione o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il  trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere  realizzato mediante un<br />
sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;</p>
<p>b. «punto terminale di rete»: l’insieme delle connessioni fisiche e  delle specifiche tecniche d’accesso che fanno parte della rete pubblica  di telecomunicazioni e sono<br />
necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;</p>
<p>c. «impianto interno»: i sistemi di utente ubicati in un fondo  privato, quale definito dall’art. 183 del codice postale e delle  telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall’art. 45 della legge 14  aprile 1975, n. 103 e costituiti da una o più apparecchiature terminali,<br />
nonché‚ dalle condutture e relativi accessori, connessi ai punti terminali della rete pubblica.</p>
<p>2. Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono quelle di  esercizio e di manutenzione, di gestione della connessione, di  sincronizzazione, di controllo, di contabilizzazione e di  telecaricamento, sono di esclusiva competenza del gestore pubblico.</p>
<p><strong>Art. 2</strong></p>
<p>1. I punti terminali per l’accesso alle reti di telecomunicazioni  sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che  fanno parte integrante del presente decreto.</p>
<p>2. Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è  costituito dall’antenna fissa del gestore pubblico, cui possono  collegarsi le apparecchiature utilizzate dall’utente.</p>
<p><strong>Art. 3</strong></p>
<p><strong>1.</strong> <strong>L’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la <span style="text-decoration: underline;">manutenzione</span> delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui  all’allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere  eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai  sensi dell’art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la  sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia. </strong></p>
<p>2. Ultimata l’installazione, debbono essere effettuate le prove atte a  verificare la funzionalità dell’impianto secondo la capacità ed il tipo  dell’impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal  costruttore delle apparecchiature.</p>
<p>3. L’impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di  installazione e di collaudo deve consegnare all’abbonato, all’atto  dell’allacciamento dell’impianto alla rete pubblica, il progetto  dell’impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all’albo  professionale, nonché‚ una dichiarazione conforme allo schema  dell’allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella  quale: sia attestata la conformità dell’impianto e della sua  installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il  tipo, il numero degli elementi costitutivi dell’impianto stesso ed il  numero di omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato  l’esito positivo del collaudo.</p>
<p>4. Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere  inoltrata, dall’impresa autorizzata, con raccomandata con avviso di  ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio  pubblico entro trenta giorni dal rilascio dell’originale all’abbonato.</p>
<p>5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi  precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione  dell’autorizzazione e, nell’ipotesi di reiterate inadempienze, il  provvedimento di revoca dell’autorizzazione stessa.</p>
<p><strong>Art. 4</strong></p>
<p><strong>1.</strong> <strong>Ai fini dell’installazione, del collaudo,  dell’allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali,  abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le  imprese debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i  requisiti di cui all’</strong><strong>allegato 13</strong><strong>, che fa parte integrante del presente decreto. </strong><br />
<strong>Art. 5</strong></p>
<p>1. Gli abbonati possono provvedere direttamente all’installazione, al  collaudo, all’allacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature  terminali omologate con capacità non superiore a due linee urbane,  qualora l’allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda  il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.</p>
<p><strong>Art. 6</strong></p>
<p>1. L’abbonato consente l’accesso ai propri locali al personale del  gestore del servizio pubblico munito di tessera di riconoscimento, nelle  ore diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza sulla rete e  sulle apparecchiature collegate.</p>
<p>2. Nel caso in cui l’abbonato non permetta l’effettuazione delle  verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore può  sospendere il servizio fino a quando l’abbonato consenta l’accesso.</p>
<p><strong>3.</strong> <strong>Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da  apparecchiature dell’abbonato, ovvero violazione alle norme richiamate  all’art. 4, il gestore può disconnettere dalla rete l’impianto o parte  di esso e/o l’apparecchiatura terminale, diffidando contestualmente  l’abbonato ad eliminare entro il termine di trenta giorni la causa dei  disservizi. </strong></p>
<p>4. <strong>Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore può  sospendere il servizio fino a quando l’abbonato stesso abbia comunicato  l’intervenuta regolarizzazione dell’impianto e/o</strong> dell’apparecchiatura.</p>
<p>5. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta  giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte dell’abbonato,  il gestore può adottare il provvedimento di risoluzione del contratto.</p>
<p><strong>6.</strong> <strong>Il gestore del servizio pubblico comunica  all’Ispettorato generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da  questo delegato le difformità riscontrate, nel corso dei controlli, tra  l’impianto esistente e quello certificato dall’impresa autorizzata. </strong></p>
<p>7. La spesa per l’intervento del gestore pubblico a richiesta  dell’abbonato presso la sede d’utente è a carico dell’abbonato stesso  qualora dai controlli effettuati risulti che il disservizio non dipende  dalla rete pubblica.</p>
<p><strong>Art. 7</strong></p>
<p>1. I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di  provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o tramite il  gestore del servizio pubblico, all’approvvigionamento e, nel rispetto  degli articoli 3 e 5, all’installazione, al collaudo, all’allacciamento  ed alla manutenzione dell’apparecchio telefonico principale e degli  impianti supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di  centrale per invio impulsi di conteggio.</p>
<p><strong>Art. 8</strong></p>
<p>1. Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore del presente  decreto abbiano in esercizio le apparecchiature di cui all’art. 7 di  proprietà del gestore pubblico, hanno facoltà di procedere, entro il  termine di sei mesi da tale data, alla risoluzione del relativo rapporto  di locazione e di manutenzione, da comunicare a mezzo lettera  raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p>2. La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto il gestore pubblico comunica le nuove condizioni  contrattuali di locazione e di manutenzione delle apparecchiature a  mezzo di avvisi sulla stampa e di messaggi da inserire nella bolletta  telefonica.</p>
<p>4. Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione del  contratto ai sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui al comma 3 si  applicano alla scadenza dei contratti in corso.</p>
<p><strong>ALLEGATO 13&#8243; </strong></p>
<p><strong>DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE<br />
DELLE AUTORIZZAZIONI<br />
PER L&#8217;INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L&#8217;ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE<br />
DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI. </strong></p>
<p><strong>Art. 1</strong>. &#8211; 1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno  validità di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla  data indicata nel relativo atto.</p>
<p>2. L&#8217;autorizzazione non è cedibile a terzi senza l&#8217;assenso  dell&#8217;organo che ha rilasciato l&#8217;atto. Ciò vale anche in caso di subentro  nella titolarità dell&#8217;impresa.</p>
<p><strong>Art. 2</strong>. &#8211; 1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi:</p>
<p><strong>a) installatori e/o manutentori;</strong><br />
b) <strong>costruttori.</strong><br />
2. L&#8217;autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in tre gradi:</p>
<p>a) <strong>primo grado</strong>: consente l&#8217;installazione, l&#8217;ampliamento e  l&#8217;allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi  tipo e potenzialità;</p>
<p><strong>b) secondo grado</strong>: consente le stesse operazioni del i grado  relativamente ad impianti interni con capacita, fino a 400 terminazioni  interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi  radio e/o fibra ottica;</p>
<p>c) <strong>terzo grado</strong>: consente le operazioni del 2 grado relativamente ad impianti interni per sola fonìa di capacità fino a 120 derivati.</p>
<p>3. L&#8217;autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese  costruttrici di apparecchiature terminali l&#8217;installazione,  l&#8217;allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni costituiti dalle  proprie apparecchiatura.</p>
<p><strong>Art. 3</strong>. &#8211; 1. Per ottenere l&#8217;autorizzazione, l&#8217;impresa  interessata deve dimostrare di possedere, all&#8217;atto della presentazione  della domanda di cui all&#8217;art. 4, i seguenti requisiti di idoneità:</p>
<p>a) classe installatori e/o manutentori:<br />
1) primo grado:<br />
1.1) personale tecnico dipendente:<br />
una unita&#8217; addetta alla progettazione degli impianti;<br />
una unita&#8217; addetta alla direzione dei lavori;<br />
otto unita&#8217; addette all&#8217;esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;</p>
<p>1.2) strumenti di misura:</p>
<p>dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita&#8217; addetta all&#8217;esecuzione dei lavori;<br />
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio  50 MHz, impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di  protocollo per reti locali, un reflettometro per reti locali ed un  personal computer portatile con schede di accesso per reti locali; la  strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate  dal costruttore;</p>
<p>1.3) locali:</p>
<p>uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l&#8217;impresa;<br />
magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo  dell&#8217;impresa che possa contenere le varie apparecchiatura di  telecomunicazioni, le attrezzature di cantiere e di squadra;<br />
1.4) automezzi:cinque automezzi di cui due autofurgoni;<br />
1.5) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;</p>
<p><strong>2) secondo grado:<br />
</strong><br />
2.1) personale tecnico dipendente:una unita&#8217; addetta alla direzione dei  lavori; quattro unità addette all&#8217;esecuzione dei lavori e/o alla  manutenzione delle apparecchiatura terminali;<br />
2.2) strumenti di misura:dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unìtal addetta all&#8217;esecuzione dei lavori;<br />
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o  impulsometro, reflettometro per reti locali; la strumentazione deve  essere conforme alle specifiche tecniche<br />
dichiarate dal costruttore; la strumentazione va inoltre integrata con  quella specifica indicata dal costruttore delle apparecchiatura;<br />
2.3) locali: come il primo grado;<br />
2.4) automezzi:tre automezzi di cui un autofurgone;<br />
2.5) assicurazione:copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;</p>
<p><strong>3) terzo grado</strong>:</p>
<p>3.1) personale tecnico dipendente:una unita&#8217; addetta alla direzione  dei lavori; due unità addette all&#8217;esecuzione dei lavori e/o alla  manutenzione delle apparecchiatura terminali;<br />
3.2) strumenti di misura:dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita&#8217; addetta all&#8217;esecuzione dei lavori;<br />
misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione  specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali e&#8217; stata  ottenuta la licenza;<br />
3.3) locali: come il primo grado;<br />
3.4) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.</p>
<p><strong>4)</strong> i privati, che con proprio personale specializzato  intendono provvedere alla installazione, collaudo, allacciamento e  manutenzione di impianti &#8211; di telecomunicazioni su fondi di loro  proprietà o dei quali essi abbiano titolo a disporre, debbono ottenere  la relativa autorizzazione;</p>
<p><strong>5) </strong>in tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e  secondo grado, i requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e  1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui  ai punti 3.3) e 3.4);<br />
b) classe costruttori. la costruzione di apparecchiatura terminali di  telecomunicazioni e, requisito sufficiente per l&#8217;iscrizione alla classe  costruttori.</p>
<p><strong>Art. 4.</strong> &#8211; 1. Per ottenere l&#8217;autorizzazione relativa alla  classe installatori e/o manutentori, l&#8217;impresa deve inviare o presentare  al Ministero P.T. &#8211; Ispettorato generale delle telecomunicazioni,  un&#8217;apposita istanza in bollo nella quale deve essere specificato il  grado di autorizzazione richiesto.</p>
<p>2. Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l&#8217;imposta di bollo:</p>
<p>a) certificato di iscrizione alla camera dell&#8217;industria, del  commercio e dell&#8217;artigianato od alla cancelleria del tribunale  comprovante l&#8217;attività specifica dell&#8217;impresa;<br />
b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l&#8217;impresa;<br />
c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente  attestante, alla data dell&#8217;istanza, il legittimo possesso delle  attrezzature e degli automezzi;<br />
d) copia conforme degli atti di proprietà o dei documenti attestanti la  legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali di cui  all&#8217;art. 3;<br />
e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;<br />
f) documento rilasciato dai competenti uffici, del Ministero del lavoro e  della previdenza sociale attestante che l&#8217;impresa ha alle proprie  dipendenze il personale previsto dall&#8217;art. 3 in corrispondenza al grado  richiesto;<br />
g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale  dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si  certifichi:</p>
<p>1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei  lavori presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel primo  grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte gial  autorizzate di primo grado;<br />
2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case  costruttrici di apparecchiatura rientranti nel secondo grado o  esperienza di almeno due anni alle dipendenze di<br />
ditte gial autorizzate di secondo o primo grado;<br />
3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di  apparecchiatura rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte  già autorizzate;<br />
4) per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il  relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle  premesse;</p>
<p>h) ricevuta del versamento in favore dell&#8217;Amministrazione, a titolo di rimborso spese per istruttoria, delle somme:</p>
<p>L. 1.000.000 per il primo grado;<br />
L. 500.000 per il secondo grado;<br />
L. 200.000 per il terzo grado;<br />
L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.<br />
3. Le imprese che chiedono l&#8217;autorizzazione per la installazione e/o  manutenzione delle apparecchiatura terminali possono, ai sensi della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dichiarare  nella domanda il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d)  del comma 2.<br />
4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta dell&#8217;Amministrazione, ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione.<br />
5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle  apparecchiature terminali non occorre allegare all&#8217;istanza la  documentazione di cui al comma 2, lettera g).<br />
6. Per la classe costruttori e&#8217; sufficiente la presentazione  dell&#8217;istanza corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere a) ed  e).</p>
<p><strong>Art. 5</strong>. 1. L&#8217;Ispettorato generale delle telecomunicazioni,  qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli  articoli 3 e 4, invita l&#8217;impresa, entro trenta giorni dalla data di  ricevimento della domanda ! a provvedere al pagamento della tassa di  concessione governativa prevista dal n. 117, lettera a), della tariffa  annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e  rilascia l&#8217;autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione  della relativa attestazione di versamento.<br />
2. Dell&#8217;autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al  gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell&#8217;Amministrazione  interessati.<br />
3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta,  l&#8217;impresa e&#8217; invitata a provvedere per la regolarizzazione o  l&#8217;integrazione.<br />
4. Se la regolarizzazione o l&#8217;integrazione non intervengono entro il  termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per  l&#8217;autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle  somme versate.<br />
5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell&#8217;art. 2, comma 1, della  legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per  classi e per gradi, tenuto dall&#8217;Ispettorato generale delle  telecomunicazioni.</p>
<p><strong>Art. 6</strong>. 1. L&#8217;Ispettorato generale delle telecomunicazioni  dispone, nel triennio, l&#8217;effettuazione di almeno un sopralluogo, senza  preavviso, presso l&#8217;impresa autorizzata al fine di constatare la  permanenza dei requisiti dì idoneità di cui all&#8217;art. 3.<br />
2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all&#8217;organo che ha disposto l&#8217;accertamento.</p>
<p><strong>Art. 7</strong>. &#8211; 1. L&#8217;efficacia dell&#8217;autorizzazione e&#8217; sospesa con  provvedimento dell&#8217;Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a  carico dell&#8217;impresa o dei titolari della stessa si verifichi uno dei  seguenti casi:</p>
<p>a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;</p>
<p>b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una  pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni nonché  procedimenti per l&#8217;applicazione di misure di sicurezza o misure di  prevenzione;</p>
<p>c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle  leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;</p>
<p>d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;</p>
<p>e) inosservanza dell&#8217;obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico.<br />
2. L&#8217;efficacia dell&#8217;autorizzazione e&#8217; altresì sospesa, previa diffida ad  adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le  attrezzature e gli automezzi previsti all&#8217;art. 3 manchino o non  corrispondano al minimo prescritto.<br />
3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lettere c), d)<strong> </strong>ed  e), e del comma 2, nonché nel caso di inottemperanza alle diffide di  cui al medesimo comma 2, è disposta la revoca dell&#8217;autorizzazione.<br />
4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell&#8217;autorizzazione sono  notificati all&#8217;impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.</p>
<p><strong>Art. 8</strong>. &#8211; 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di  validità dell&#8217;autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la  propria attività debbono presentare all&#8217;Ispettorato generale delle  telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l&#8217;altro, si dichiari,  ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che  sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di  appartenenza.</p>
<p>2. Le imprese di installazione e/o manutenzione già autorizzate, che  intendano essere abilitate al grado superiore, debbono presentare  apposita istanza ai sensi dell&#8217;art. 4.<br />
3. L&#8217;Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova  autorizzazione con validità triennale entro la scadenza della precedente  autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della  richiesta.</p>
<p><strong>Art. 9</strong>. &#8211; 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto  ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse, che non chiedano una  nuova autorizzazione a norma del presente decreto, possono continuare  ad esercitare la propria attività fino alla scadenza dell&#8217;autorizzazione  già rilasciata&#8221;.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p><strong>LEGGE 28 marzo 1991, n.109</strong><strong> </strong>(G.U. 6 aprile 1991 nr.81)<br />
<strong>Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.</strong></p>
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;</p>
<p><strong>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</strong></p>
<p>Promulga la seguente legge:</p>
<p>Art. 1</p>
<p>1.Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest&#8217;ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.</p>
<p>2. Non sono consentiti l&#8217;installazione e l&#8217;allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che noti risultino omologate ai sensi della normativa in vigore.</p>
<p>3. All&#8217;installazione, al collaudo, all&#8217;allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l&#8217;abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell&#8217;impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.</p>
<p>4. I materiali e le apparecchiatura di telecomunicazioni soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di omologazione.</p>
<p>5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell&#8217;automazione, adotta con proprio decreto disposizioni di attuazione concernenti, in particolare:</p>
<p><em>a) </em>i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle operazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l&#8217;autorizzazione di cui al medesimo comma;</p>
<p><em>b) </em>le prescrizioni per l&#8217;installazione, il collaudo, l&#8217;allacciamento e la manutenzione delle apparecchiatura terminali;</p>
<p><em>c) </em>il contenuto e le modalità delle certificazioni che le imprese autorizzate debbono rilasciare all&#8217;abbonato ed al gestore pubblico, all&#8217;atto del collaudo;</p>
<p><em>d) </em>i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale dell&#8217;apparecchiatura, l&#8217;abbonato può provvedere direttamente alle operazioni indicate alla lettera <em>b)</em>;</p>
<p><em>e) </em>le modalità per la sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa collegate;</p>
<p><em>f) </em>le modalità e <strong>i </strong>tempi per la risoluzione dei rapporti intercorrenti fra gli utenti ed il gestore del servizio pubblico relativamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali.</p>
<p><em>g) </em>l&#8217;adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell&#8217;autorizzazione di cui al comma 3;</p>
<p><em>h) </em>l&#8217;adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli utenti.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>1. Chiunque viola le disposizioni dell&#8217;articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una<strong> </strong>somma da lire unmilione a lire diecimilioni.</p>
<p>2. Qualora la violazione riguardi la disposizione del comma 2 dell&#8217;articolo 1 è altresì disposta la confisca delle apparecchiature.</p>
<p>Art. 3.</p>
<p>1. Il gestore del servizio pubblico adegua le proprie procedure e la propria modulistica alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.</p>
<p>Art. 4.</p>
<p>1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 284 e 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, e gli articoli 105, 107 e 108 del regolamento di esecuzione<strong> </strong>dei titoli I, II e III<strong> </strong>del libro II della<strong> </strong>legge postale e delle<strong> </strong>telecomunicazioni, approvato con regio decreto<strong> </strong>19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni.</p>
<p>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, Sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto<strong> </strong>obbligo a chiunque<strong> </strong>spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>
<p>Data a Roma, addì 28 marzo 1991</p>
<p><strong>COSSIGA</strong></p>
<p><strong>ANDREOTTI<em>, </em></strong>Presidente del <em>Consiglio </em>dei <em>Ministri</em></p>
<p>Visto, <em>il Guardasigilli: </em><strong>MARTELLI</strong></p>
<p><strong>D.M. 23 maggio 1992, n. 314</strong><br />
(<strong>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1992, n. 140, S.O.)</strong><br />
<strong>IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI</strong></p>
<p>Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29<br />
marzo 1973, n. 156; Adotta il seguente regolamento:<br />
<strong>Art. 1</strong><br />
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:<br />
a. «apparecchiatura terminale»: l’apparecchiatura d’utente destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di<br />
telecomunicazione o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un<br />
sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;</p>
<p>b. «punto terminale di rete»: l’insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d’accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono<br />
necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;</p>
<p>c. «impianto interno»: i sistemi di utente ubicati in un fondo privato, quale definito dall’art. 183 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall’art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e costituiti da una o più apparecchiature terminali,<br />
nonché‚ dalle condutture e relativi accessori, connessi ai punti terminali della rete pubblica.</p>
<p>2. Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono quelle di esercizio e di manutenzione, di gestione della connessione, di sincronizzazione, di controllo, di contabilizzazione e di telecaricamento, sono di esclusiva competenza del gestore pubblico.</p>
<p><strong>Art. 2</strong></p>
<p>1. I punti terminali per l’accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che fanno parte integrante del presente decreto.</p>
<p>2. Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dall’utente.</p>
<p><strong>Art. 3</strong></p>
<p><strong>1.</strong> <strong>L’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la <span style="text-decoration: underline;">manutenzione</span> delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui all’allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell’art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia. </strong></p>
<p>2. Ultimata l’installazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare la funzionalità dell’impianto secondo la capacità ed il tipo dell’impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature.</p>
<p>3. L’impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all’abbonato, all’atto dell’allacciamento dell’impianto alla rete pubblica, il progetto dell’impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all’albo professionale, nonché‚ una dichiarazione conforme allo schema dell’allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformità dell’impianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dell’impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato l’esito positivo del collaudo.</p>
<p>4. Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata, dall’impresa autorizzata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio dell’originale all’abbonato.</p>
<p>5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione e, nell’ipotesi di reiterate inadempienze, il provvedimento di revoca dell’autorizzazione stessa.</p>
<p><strong>Art. 4</strong></p>
<p><strong>1.</strong> <strong>Ai fini dell’installazione, del collaudo, dell’allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui all’</strong><strong>allegato 13</strong><strong>, che fa parte integrante del presente decreto. </strong><br />
<strong>Art. 5</strong></p>
<p>1. Gli abbonati possono provvedere direttamente all’installazione, al collaudo, all’allacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacità non superiore a due linee urbane, qualora l’allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.</p>
<p><strong>Art. 6</strong></p>
<p>1. L’abbonato consente l’accesso ai propri locali al personale del gestore del servizio pubblico munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza sulla rete e sulle apparecchiature collegate.</p>
<p>2. Nel caso in cui l’abbonato non permetta l’effettuazione delle verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l’abbonato consenta l’accesso.</p>
<p><strong>3.</strong> <strong>Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da apparecchiature dell’abbonato, ovvero violazione alle norme richiamate all’art. 4, il gestore può disconnettere dalla rete l’impianto o parte di esso e/o l’apparecchiatura terminale, diffidando contestualmente l’abbonato ad eliminare entro il termine di trenta giorni la causa dei disservizi. </strong></p>
<p>4. <strong>Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l’abbonato stesso abbia comunicato l’intervenuta regolarizzazione dell’impianto e/o</strong> dell’apparecchiatura.</p>
<p>5. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte dell’abbonato, il gestore può adottare il provvedimento di risoluzione del contratto.</p>
<p><strong>6.</strong> <strong>Il gestore del servizio pubblico comunica all’Ispettorato generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da questo delegato le difformità riscontrate, nel corso dei controlli, tra l’impianto esistente e quello certificato dall’impresa autorizzata. </strong></p>
<p>7. La spesa per l’intervento del gestore pubblico a richiesta dell’abbonato presso la sede d’utente è a carico dell’abbonato stesso qualora dai controlli effettuati risulti che il disservizio non dipende dalla rete pubblica.</p>
<p><strong>Art. 7</strong></p>
<p>1. I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, all’approvvigionamento e, nel rispetto degli articoli 3 e 5, all’installazione, al collaudo, all’allacciamento ed alla manutenzione dell’apparecchio telefonico principale e degli impianti supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio.</p>
<p><strong>Art. 8</strong></p>
<p>1. Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in esercizio le apparecchiature di cui all’art. 7 di proprietà del gestore pubblico, hanno facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi da tale data, alla risoluzione del relativo rapporto di locazione e di manutenzione, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p>2. La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il gestore pubblico comunica le nuove condizioni contrattuali di locazione e di manutenzione delle apparecchiature a mezzo di avvisi sulla stampa e di messaggi da inserire nella bolletta telefonica.</p>
<p>4. Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui al comma 3 si applicano alla scadenza dei contratti in corso.</p>
<p><strong>ALLEGATO 13&#8243; </strong></p>
<p><strong>DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE<br />
DELLE AUTORIZZAZIONI<br />
PER L&#8217;INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L&#8217;ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE<br />
DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI. </strong></p>
<p><strong>Art. 1</strong>. &#8211; 1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto.</p>
<p>2. L&#8217;autorizzazione non è cedibile a terzi senza l&#8217;assenso dell&#8217;organo che ha rilasciato l&#8217;atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell&#8217;impresa.</p>
<p><strong>Art. 2</strong>. &#8211; 1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi:</p>
<p><strong>a) installatori e/o manutentori;</strong><br />
b) <strong>costruttori.</strong><br />
2. L&#8217;autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in tre gradi:</p>
<p>a) <strong>primo grado</strong>: consente l&#8217;installazione, l&#8217;ampliamento e l&#8217;allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;</p>
<p><strong>b) secondo grado</strong>: consente le stesse operazioni del i grado relativamente ad impianti interni con capacita, fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;</p>
<p>c) <strong>terzo grado</strong>: consente le operazioni del 2 grado relativamente ad impianti interni per sola fonìa di capacità fino a 120 derivati.</p>
<p>3. L&#8217;autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici di apparecchiature terminali l&#8217;installazione, l&#8217;allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiatura.</p>
<p><strong>Art. 3</strong>. &#8211; 1. Per ottenere l&#8217;autorizzazione, l&#8217;impresa interessata deve dimostrare di possedere, all&#8217;atto della presentazione della domanda di cui all&#8217;art. 4, i seguenti requisiti di idoneità:</p>
<p>a) classe installatori e/o manutentori:<br />
1) primo grado:<br />
1.1) personale tecnico dipendente:<br />
una unita&#8217; addetta alla progettazione degli impianti;<br />
una unita&#8217; addetta alla direzione dei lavori;<br />
otto unita&#8217; addette all&#8217;esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;</p>
<p>1.2) strumenti di misura:</p>
<p>dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita&#8217; addetta all&#8217;esecuzione dei lavori;<br />
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio 50 MHz, impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo per reti locali, un reflettometro per reti locali ed un personal computer portatile con schede di accesso per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;</p>
<p>1.3) locali:</p>
<p>uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l&#8217;impresa;<br />
magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell&#8217;impresa che possa contenere le varie apparecchiatura di telecomunicazioni, le attrezzature di cantiere e di squadra;<br />
1.4) automezzi:cinque automezzi di cui due autofurgoni;<br />
1.5) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;</p>
<p><strong>2) secondo grado:<br />
</strong><br />
2.1) personale tecnico dipendente:una unita&#8217; addetta alla direzione dei lavori; quattro unità addette all&#8217;esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiatura terminali;<br />
2.2) strumenti di misura:dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unìtal addetta all&#8217;esecuzione dei lavori;<br />
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o impulsometro, reflettometro per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche<br />
dichiarate dal costruttore; la strumentazione va inoltre integrata con quella specifica indicata dal costruttore delle apparecchiatura;<br />
2.3) locali: come il primo grado;<br />
2.4) automezzi:tre automezzi di cui un autofurgone;<br />
2.5) assicurazione:copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;</p>
<p><strong>3) terzo grado</strong>:</p>
<p>3.1) personale tecnico dipendente:una unita&#8217; addetta alla direzione dei lavori; due unità addette all&#8217;esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiatura terminali;<br />
3.2) strumenti di misura:dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita&#8217; addetta all&#8217;esecuzione dei lavori;<br />
misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali e&#8217; stata ottenuta la licenza;<br />
3.3) locali: come il primo grado;<br />
3.4) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.</p>
<p><strong>4)</strong> i privati, che con proprio personale specializzato intendono provvedere alla installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti &#8211; di telecomunicazioni su fondi di loro proprietà o dei quali essi abbiano titolo a disporre, debbono ottenere la relativa autorizzazione;</p>
<p><strong>5) </strong>in tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado, i requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4);<br />
b) classe costruttori. la costruzione di apparecchiatura terminali di telecomunicazioni e, requisito sufficiente per l&#8217;iscrizione alla classe costruttori.</p>
<p><strong>Art. 4.</strong> &#8211; 1. Per ottenere l&#8217;autorizzazione relativa alla classe installatori e/o manutentori, l&#8217;impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T. &#8211; Ispettorato generale delle telecomunicazioni, un&#8217;apposita istanza in bollo nella quale deve essere specificato il grado di autorizzazione richiesto.</p>
<p>2. Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l&#8217;imposta di bollo:</p>
<p>a) certificato di iscrizione alla camera dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato od alla cancelleria del tribunale comprovante l&#8217;attività specifica dell&#8217;impresa;<br />
b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l&#8217;impresa;<br />
c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante, alla data dell&#8217;istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli automezzi;<br />
d) copia conforme degli atti di proprietà o dei documenti attestanti la legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali di cui all&#8217;art. 3;<br />
e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;<br />
f) documento rilasciato dai competenti uffici, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale attestante che l&#8217;impresa ha alle proprie dipendenze il personale previsto dall&#8217;art. 3 in corrispondenza al grado richiesto;<br />
g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi:</p>
<p>1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel primo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte gial autorizzate di primo grado;<br />
2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel secondo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di<br />
ditte gial autorizzate di secondo o primo grado;<br />
3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate;<br />
4) per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle premesse;</p>
<p>h) ricevuta del versamento in favore dell&#8217;Amministrazione, a titolo di rimborso spese per istruttoria, delle somme:</p>
<p>L. 1.000.000 per il primo grado;<br />
L. 500.000 per il secondo grado;<br />
L. 200.000 per il terzo grado;<br />
L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.<br />
3. Le imprese che chiedono l&#8217;autorizzazione per la installazione e/o manutenzione delle apparecchiatura terminali possono, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2.<br />
4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta dell&#8217;Amministrazione, ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione.<br />
5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle apparecchiature terminali non occorre allegare all&#8217;istanza la documentazione di cui al comma 2, lettera g).<br />
6. Per la classe costruttori e&#8217; sufficiente la presentazione dell&#8217;istanza corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e).</p>
<p><strong>Art. 5</strong>. 1. L&#8217;Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita l&#8217;impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda ! a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117, lettera a), della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e rilascia l&#8217;autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento.<br />
2. Dell&#8217;autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell&#8217;Amministrazione interessati.<br />
3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l&#8217;impresa e&#8217; invitata a provvedere per la regolarizzazione o l&#8217;integrazione.<br />
4. Se la regolarizzazione o l&#8217;integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l&#8217;autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.<br />
5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall&#8217;Ispettorato generale delle telecomunicazioni.</p>
<p><strong>Art. 6</strong>. 1. L&#8217;Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio, l&#8217;effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l&#8217;impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti dì idoneità di cui all&#8217;art. 3.<br />
2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all&#8217;organo che ha disposto l&#8217;accertamento.</p>
<p><strong>Art. 7</strong>. &#8211; 1. L&#8217;efficacia dell&#8217;autorizzazione e&#8217; sospesa con provvedimento dell&#8217;Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a carico dell&#8217;impresa o dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi:</p>
<p>a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;</p>
<p>b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni nonché procedimenti per l&#8217;applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione;</p>
<p>c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;</p>
<p>d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;</p>
<p>e) inosservanza dell&#8217;obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico.<br />
2. L&#8217;efficacia dell&#8217;autorizzazione e&#8217; altresì sospesa, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le attrezzature e gli automezzi previsti all&#8217;art. 3 manchino o non corrispondano al minimo prescritto.<br />
3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lettere c), d)<strong> </strong>ed e), e del comma 2, nonché nel caso di inottemperanza alle diffide di cui al medesimo comma 2, è disposta la revoca dell&#8217;autorizzazione.<br />
4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell&#8217;autorizzazione sono notificati all&#8217;impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.</p>
<p><strong>Art. 8</strong>. &#8211; 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validità dell&#8217;autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria attività debbono presentare all&#8217;Ispettorato generale delle telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l&#8217;altro, si dichiari, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di appartenenza.</p>
<p>2. Le imprese di installazione e/o manutenzione già autorizzate, che intendano essere abilitate al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai sensi dell&#8217;art. 4.<br />
3. L&#8217;Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione con validità triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta.</p>
<p><strong>Art. 9</strong>. &#8211; 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a norma del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria attività fino alla scadenza dell&#8217;autorizzazione già rilasciata&#8221;.</p>
<blockquote><p><strong>NORMATIVA SPECIFICA DI SETTORE DOWNLOAD</strong></p>
<p><a href="http://www.comunicazioni.it/" target="_blank">Sito del ministero delle comunicazioni</a><br />
<img title="pdf" src="http://www.ezdirect.it/images/pdf_ico.gif" alt="" /> <a href="http://www.ezdirect.it/pagineutili/normative/dm314.pdf" target="_blank">D.M. 314</a><br />
<img title="pdf" src="http://www.ezdirect.it/images/pdf_ico.gif" alt="" /><a href="http://www.ezdirect.it/pagineutili/normative/allegato13.pdf" target="_blank"> Allegato 13</a><br />
<img title="pdf" src="http://www.ezdirect.it/images/pdf_ico.gif" alt="" /><a href="http://www.ezdirect.it/pagineutili/normative/allegato12.pdf" target="_blank"> Allegato 12</a><br />
<img title="pdf" src="http://www.ezdirect.it/images/pdf_ico.gif" alt="" /><a href="http://www.ezdirect.it/pagineutili/normative/AutorizzazioneMinisterialeTecnotel2010.pdf" target="_blank"> Autorizzazione Ministeriale 2010</a></p></blockquote>
<div style="overflow:hidden;height:1px;"><a href="https://www.thelondontriathlon.co.uk/">non gamstop casinos</a></div>
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